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saveriogweb nuovo ospite
Joined: 13 Mar 2011 Posts: 3
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Posted: Mon Mar 14, 2011 4:19 pm Post subject: Rifacimento pinseline. |
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Buona sera a tutti, leggendo questo interessante forum mi è sorto un dubbio su ciò che vi voglio esporre. Io ho acquistato un magazzino al piano terra inserito in un palazzo condominiale. Sopra il magazzino ci sono appartamenti. Ora il palazzo e vetusto e necessita di manutenzione. In particolare vanno rifatte le pinseline (balcone aggettante) sia per quanto riguarda la pavimentazione e la impermeabilizzazione sia per quanto riguarda la parte di sotto delle pinseline stesse in quanto risulta essere precaria con pezzi di intonaco in disfacimento. Preciso che io non posseggo nessuna di queste pinseline e non ne usufruisco direttamente.
Secondo voi devo contribuire a tali lavori? ed in oltre, in caso di danneggiamento a cose o a persone derivati dalla caduta di calcinacci ne rispondo anche io?
Saluto ringraziandovi anticipatamente delle eventuali risposte. |
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bellamaria esperto
Joined: 09 May 2007 Posts: 55 Location: Taranto
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Posted: Thu Mar 17, 2011 6:47 pm Post subject: manutenzione balconi a sbalzo |
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In questi casi bisogna distinguere due tipologie di interventi: il primo che riguarda il pavimento è a carico di chi usa il balcone; il secondo, che riguarda l'impermeabilizzazione, l'intonaco di sotto e tutto ciò che può essere compreso nella facciata dell'edificio, è a carico dei condomini in ragione dei millesimi di proprietà. |
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saveriogweb nuovo ospite
Joined: 13 Mar 2011 Posts: 3
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Posted: Thu Mar 17, 2011 8:12 pm Post subject: |
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Grazie per la risposta. Nel frattempo ho fatto delle piccole ricerche su internet e ho trovato dei riferimenti giuridici che dicono che solo un eventuale frontalino di abellimento sarebbe a carico dei condomini mentre tutto ciò che riguarda la pinselina sia il sotto (muratura ed intonaco) che il sopra (impermeabilizzazione e mattonelle) è a carico del proprietario. Tranne, ovviamente, la verniciatura. Non saprei cosa pensare. Attendo altri pareri. Grazie. |
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win esperto
Joined: 07 Jun 2007 Posts: 44 Location: polesine
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Posted: Fri Mar 18, 2011 6:15 pm Post subject: balconi |
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Ti posto questa sentenza:
Non è illegittima la delibera di assemblea che pone a carico di tutti i condomini, con ripartizione in base alle rispettive quote millesimali di comproprietà, le spese di tintaggiatura e manutenzione della facciata anche per le parti a vista dei balconi e delle terrazze di proprietà esclusiva - (Tribunale Roma, 7 ottobre 1985, n.12843) |
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saveriogweb nuovo ospite
Joined: 13 Mar 2011 Posts: 3
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Posted: Fri Mar 18, 2011 7:01 pm Post subject: |
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Non è illeggittima non vuol dire che si deve sempre fare così. Quale è la giusta procedura? io ho delle sentenze che dicono che il propietario dell' immobile è proprietario anche del balcone. Cosi deve intervenire a suo carico su tutta la struttura sia sotto che sopra. Non so, voi che dite? |
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win esperto
Joined: 07 Jun 2007 Posts: 44 Location: polesine
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Posted: Sat Mar 19, 2011 12:05 pm Post subject: manutenzione balcone |
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Sì, è vero che la giurisprudenza non è univoca nel giudicare i fatti simili. Ed è anche vero che quando si dichiara la non illegittimità non significa che sia sempre così, o che sia obbligatorio fare così, però mi sembra strano che il balcone debba essere mantenuto soltanto dal proprietario che lo usa e basti questo ragionamento. Se bisogna pensare solo al solaio, la struttura che divide due piani, allora è pacifico che quella va sistemata da chi è sopra e da chi è sotto. Ma se consideriamo che la struttura in sè, quindi non il pavimento e l'intonaco, fa parte della ossatura della costruzione e appartiene a tutti i condomini, allora occorre riferirsi ai millesimi di proporietà. Infatti eliminando un balcone, per assurdo, si modifica la statica e e la dinamica del fabbricato (in caso di sisma). Inoltre se lo sbalzo è in cemernto armato, una soletta piena, allora è paragonabile a un pilastro o a una trave dell'edificio. Quindi non è univoca la soliuzione del problema. E, a volte, ci vuole del buon senso, oppure un buon regolamento condominiale.
Per sempio ti riporto un'altra sentenza:
L’art.1125 cod.civ. secondo il quale, negli edifici in condominio le spese per la manutenzione e ricostruzione del soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall’autonomia privata, sicchè i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenere la spesa. - (Cassazione Civile, sez.II, 14 luglio 1981) |
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